DOTTORATO DI RICERCA IN BIOTECNOLOGIE
Regolamento Interno
Il Dottorato in Biotecnologie (DB) è disciplinato dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con DR/2024/1364 dell'11/04/2024:
(https://www.old.unina.it/documents/11958/52452212/DR_2024_1364_Dottorato_Ricerca.pdf).
Il Collegio dei Docenti (CdD) del 41° ciclo, riunitosi in data il 28/05/2026, ha deliberato di dotarsi del presente regolamento interno, al fine di garantire standard qualitativi elevati e il miglioramento continuo delle attività didattiche, di ricerca e di gestione.
Il DB è un Dottorato interdipartimentale incardinato presso il Dipartimento di Biologia, il cui CdD è composto da Professori Ordinari (PO) e Professori Associati (PA) provenienti dai Dipartimenti di Scienze Chimiche, Biologia, Agraria, Fisica ‘Ettore Pacini’, Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Ingegneria Chimica, dei Materiali e delle Produzioni Industriali, che non afferiscono ad altri Collegi di Dottorato di Ricerca. I progetti di ricerca svolti nel DB riguardano tematiche nell’ambito delle Biotecnologie Molecolari ed Industriali. La congruenza dei progetti su tali tematiche viene valutata ed approvata dal CdD prima dell’inizio delle attività.
Il presente Regolamento si applica a partire dal XLII ciclo di dottorato.
1. Coordinatore e Collegio Docenti
1.1 ll Coordinatore in pectore è nominato dal Direttore di Dipartimento, su proposta del CdD del Dottorato. Il Coordinatore rappresenta il corso di dottorato e ne promuove e coordina le attività. Provvede alla composizione del CdD e alla compilazione della domanda di istituzione. Convoca e presiede il CdD e cura l’esecuzione delle relative delibere.
1.2 Il Coordinatore è nominato dal CdD. L’elettorato attivo e passivo per la designazione del Coordinatore è costituito dai componenti del CdD.
1.3 I componenti del CdD devono assicurare almeno un numero di anni di servizio pari alla durata del ciclo di dottorato prima del collocamento a riposo, tenendo conto dell’art. 55, comma 1, dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 2320 del 13/07/2016 e ss.mm.ii.). Di norma, i componenti devono poter rimanere in servizio per almeno tre anni a decorrere dal 1° novembre dell’anno di inizio del ciclo di dottorato.
1.4 Con la nomina il Coordinatore ed il CdD assumono anche la gestione delle attività inerenti ai cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi.
1.5 Il CdD è costituito tenendo conto – ove possibile – dell’equilibrio di genere.
2. Presentazione delle proposte
2.1 Call per le proposte di progetto di dottorato
Il Coordinatore indice, in prossimità dell’emanazione del bando di dottorato per ciascun ciclo, una Call per la presentazione delle proposte di progetto. Le proposte selezionate devono provenire da componenti del CdD mediante la compilazione e l’invio, tramite e-mail, della scheda predisposta. Non saranno accettate proposte presentate oltre la scadenza indicata nella Call; farà fede la data e l’orario di invio dell’e-mail.
2.2 Eleggibilità dei proponenti
Possono essere proponenti di un progetto di dottorato esclusivamente i Professori appartenenti al CdD che, alla data di scadenza del bando, risultino in servizio nel ruolo da almeno due anni solari.
Al fine di garantire la valutazione ex post del/della dottorando/a, non possono presentare proposte di progetto i docenti che, alla data di inizio del ciclo di dottorato, non siano in grado di assicurare la permanenza in servizio per un periodo di quattro anno (pari alla durata del ciclo stesso, maggiorato di un ulteriore anno necessario per la valutazione ex-post), tenuto conto dell’art. 55, comma 1, dello Statuto di Ateneo (DR/2016/2320 del 13/07/2016 e ss.mm.ii.).
3. Obblighi e responsabilità del supervisore
3.1 In base all’art.10 del vigente Regolamento di Ateneo, “il collegio dei docenti … assegna a ciascun dottorando un supervisore, nonché uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo”. Se aderente ai requisiti, il Collegio può nominare il Proponente del progetto come Supervisore del/della dottorando/a.
3.2 Il Supervisore, eventualmente affiancato da uno o più co-supervisori, è responsabile della guida scientifica e formativa del dottorando per l’intera durata del percorso di dottorato. Assicura il corretto svolgimento del progetto di ricerca, monitorandone le attività e supportando il/la dottorando/a nello sviluppo delle competenze metodologiche e scientifiche necessarie.
3.3 Il Supervisore mette a disposizione del/della dottorando/a adeguate risorse scientifiche, strutturali e finanziarie, necessarie allo svolgimento del progetto di ricerca, verificandone la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato.
3.4 Il Supervisore promuove attivamente l’inserimento del/della dottorando/a in contesti scientifici nazionali e internazionali, favorendo periodi di ricerca all’estero (di almeno 3 mesi) e la partecipazione a congressi con presentazione di contributi scientifici, e ne sostiene il raggiungimento di risultati misurabili, anche in termini di pubblicazioni su riviste indicizzate; assicura inoltre il monitoraggio dei progressi del/della dottorando/a, contribuendo alla valutazione annuale delle attività e segnalando tempestivamente eventuali criticità al CdD.
3.5 I supervisori ed i co-supervisori dei/delle dottorandi/e che usufruiscono di borse di Dottorato di Ricerca di altro tipo e/o con altre istituzioni di ricerca, hanno gli stessi obblighi dei supervisori dei dottorandi titolari di borse di Ateneo.
4. Obblighi e doveri dei Dottorandi
4.1 Lingua ufficiale del Corso di dottorato in Biotecnologie è l’inglese. Le relazioni di fine anno devono essere redatte in lingua inglese. La dissertazione finale di dottorato deve essere redatta in lingua inglese.
4.2 I/le dottorandi/e sono autorizzati alla frequenza dei laboratori di ricerca se in possesso delle necessarie autorizzazioni e dopo avere effettuato la visita di sorveglianza sanitaria, in base alla normativa vigente.
4.3 I/le dottorandi/e sono autorizzati/e a svolgere le attività relative al proprio progetto di ricerca presso le strutture dell’Ateneo Federico II. Coloro i quali abbiano la necessità di svolgere in parte il progetto presso altre strutture di ricerca (in Italia e/o all’estero), possono chiedere l’autorizzazione al
4.4 Coordinatore mediante una lettera di richiesta controfirmata dal supervisore (ed eventualmente co-supervisore), dal supervisore del laboratorio ospitante, e dal dottorando stesso.
4.5 I/le dottorandi/e hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività didattiche e di ricerca previste (Art 15 c.2, Regolamento di Disciplina del Dottorato di Ricerca). Il/la dottorando/a è tenuto/a a seguire con assiduità il percorso formativo del dottorato secondo il piano didattico e i cicli di seminari indicati nella scheda di istituzione. I/le dottorandi/e sono tenuti/e a seguire almeno il 75% delle lezioni dei singoli corsi, e devono superare la prova finale fissata al termine di ciascun corso.
4.6 Al termine di ogni anno, i/le dottorandi/e sono tenuti/e a presentare una relazione attestante lo stato del proprio progetto di ricerca, da consegnare al Coordinatore e al CdD. Nella relazione di fine anno o fine triennio deve essere presente la lista: a) dei corsi seguiti e delle verifiche relative superate; b) dei seminari seguiti; c) delle eventuali pubblicazioni scientifiche e delle comunicazioni a congresso prodotte. Le modalità di presentazione dei risultati ottenuti, mediante relazioni orali, poster ecc., vengono decise dal CdD anno per anno. In ogni caso, al termine del triennio, I/le dottorandi/e devono tenere un seminario descrivendo lo svolgimento dell'intero progetto di ricerca ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.
4.7 Per ciascun/a dottorando/a è previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all’estero (Art 15 c.3, Regolamento di Disciplina del Dottorato di Ricerca). I/la dottorando/a deve aver trascorso ordinariamente un periodo di soggiorno all’estero di almeno tre mesi, anche non continuativi. Eventuali deroghe alle suddette condizioni devono essere richieste ed opportunamente giustificate dal Supervisore, e potranno essere approvate dal CdD con almeno il 75% dei voti favorevoli.
4.8 Il Supervisore e l’eventuale co-supervisore sono responsabili del rispetto del presente regolamento da parte del dottorando.
5. Procedure per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
5.1 Le tesi e le attività svolte dai/dalle dottorandi /e sono sottoposte a tre livelli di valutazione, successivi ed indipendenti. Tali valutazioni vengono espresse, per ciascun dottorando, nel Giudizio del CdD, nei giudizi da parte di due valutatori sconosciuti ai dottorandi e nel giudizio della Commissione di Esame Finale. Le valutazioni possibili sono sufficiente/buono/ottimo (satisfactory / good / excellent).
5.2 Il Giudizio della Commissione di Esame Finale, presente sul diploma finale prodotto dall’Ufficio Dottorato e Borse di Studio (UDBS) dell’Ateneo, tiene conto dei precedenti Giudizi come descritto nei verbali forniti da UDBS e nel Regolamento di Ateneo.
5.3 I componenti della Commissione dell’Esame Finale devono essere diversi dai valutatori e non devono aver collaborato con i dottorandi nel corso della loro carriera scientifica. Non sono ammesse eccezioni.
5.4 I valutatori, nominati dal CdD, devono essere esterni al Collegio ed appartenenti a istituzioni universitarie di due Paesi della Comunità Europea1 alla data di approvazione del presente regolamento.
5.5 Nella Commissione di Esame Finale deve essere presente almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un Paese della Comunità Europea.
5.6 Nel caso in cui siano soddisfatti i commi 4.4 e 4.5 del presente articolo, ed il/la dottorando/a abbia svolto almeno tre mesi del proprio progetto di tesi in un Paese della Unione Europea, il/la dottorando/a potrà richiedere la certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus rilasciata dall’Ateneo, previa verifica dei parametri e delibera del CdD. Diversamente il dottorando potrà ugualmente conseguire il titolo, ma senza la certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus.
6. Assicurazioni della qualità e riesame del Corso di Dottorato di Biotecnologie
6.1 Il Corso di Dottorato adotta procedure di assicurazione della qualità in conformità con la normativa vigente e le linee guida ANVUR, in raccordo con il sistema di assicurazione della qualità di Ateneo, al fine di garantire il continuo miglioramento delle attività formative e di ricerca.
6.2 Il CdD valuta il Corso di Dottorato, sulla base di indicatori relativi alla qualità della formazione, alla produttività scientifica dei dottorandi, alla regolarità dei percorsi, e al grado di internazionalizzazione, anche grazie al supporto e al contributo dell’Unità di Gestione della Qualità (UGQ).
6.3 Il CdD tiene conto anche degli esiti delle attività di monitoraggio, inclusi i questionari interni e gli strumenti di valutazione previsti dall’ANVUR, nonché delle informazioni relative al percorso post-dottorato dei dottori di ricerca.
6.4 Il CdD definisce e attua eventuali azioni correttive e di miglioramento, anche con riferimento all’organizzazione del Corso, alla qualità della supervisione e alla coerenza tra risorse disponibili e obiettivi formativi.
1 Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

